Regolamento approvato dal Consiglio Generale nella seduta del 18 giugno 2018
In vigore dal 3 luglio 2018
Premessa
Il presente Regolamento, adottato dall’Organo di indirizzo, disciplina le procedure per le designazioni e le nomine dei componenti degli Organi della Fondazione ed i requisiti richiesti, in aderenza ai contenuti della Carta delle Fondazioni approvata, il 4 aprile 2012, dall’Assemblea dell’Associazione di Fondazioni e Casse di Risparmio S.p.A. (ACRI) e del Protocollo di Intesa sottoscritto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze in data 22 aprile 2015.
Al fine del presente Regolamento si intendono:
– quale ultimo atto del proprio mandato, nel Consiglio Generale entrante;
– nel Consiglio di Amministrazione e nel Collegio dei Revisori della Fondazione sulla scorta della proposta nominativa formalizzata dai componenti dell’Organo.
I membri degli Organi della Fondazione sono individuati secondo criteri oggettivi e trasparenti, improntati alla valorizzazione dei principi di onorabilità e professionalità e idonei ad assicurare esperienze e conoscenze adeguate alle finalità statutarie della Fondazione, a salvaguardare l’indipendenza dei singoli componenti e degli Organi nel loro complesso, nonché una loro equilibrata composizione interna.
Al fine di favorire l’autonoma migliore scelta nell’interesse proprio e delle comunità di riferimento, la Fondazione potrà esplicitare, in via generale e con riferimento a tutti i componenti degli Organi indistintamente, i profili di competenza ritenuti idonei a ricoprire gli incarichi all’interno dei propri Organi, oltre che individuare gli ambiti nei quali i candidati devono aver maturato i requisiti di professionalità e l’eventuale documentazione probatoria da richiedere agli enti designanti e/o ai candidati.
A tale fine, prima dell’avvio della procedura di presentazione delle candidature per le designazioni e le nomine, il Consiglio Generale rileva le specifiche competenze settoriali o funzionali ritenute necessarie ad assicurare un assetto delle competenze degli Organi adeguati alle finalità programmatiche prescelte e alle esigenze gestionali e organizzative della Fondazione, con riguardo:
Ove ritenuto opportuno, le specifiche competenze settoriali o funzionali richieste vengono comunicate dal Presidente della Fondazione ai soggetti designanti affinché vi si attengano nella formulazione delle designazioni.
La Fondazione ritiene fondamentale un’adeguata presenza di genere all’interno degli Organi: l’iter di nomina dei membri degli Organi stessi, tenendo conto di tale elemento, potrà prevedere la messa in campo di opportune azioni ed accorgimenti per la concreta applicazione di tale principio.
In particolare, la nomina da parte del Consiglio Generale di due suoi componenti, in conformità all’art. 13 comma 13 dello Statuto, deve intervenire nel rispetto del principio di trasparenza e con l’applicazione di un criterio selettivo idoneo a individuare soggetti dotati di esperienza e professionalità funzionali al raggiungimento delle finalità statutarie negli specifici settori di attività della Fondazione, tenendo altresì conto dell’esigenza di assicurare la presenza del genere meno rappresentato.
La preliminare verifica formale del rispetto delle modalità e dei termini stabiliti dallo Statuto e dal presente Regolamento con riferimento alle designazioni/nomine dei componenti degli Organi della Fondazione viene effettuata da una Commissione per le nomine, istituita dal Consiglio Generale e composta dal Presidente della Fondazione, che la presiede, e da non meno di due membri del Consiglio Generale.
Alle riunioni della Commissione, convocate dal Presidente, partecipa con funzioni di Segretario il Segretario Generale o suo delegato.
La Commissione per le nomine verifica preliminarmente l’ammissibilità di tutte le candidature pervenute e, in caso non sia rispettato il numero minimo di candidature, il Presidente provvede senza indugio a convocare il Consiglio Generale per le determinazioni definitive al riguardo.
Ove, a seguito della verifica della Commissione per le nomine, emergano irregolarità formali nelle designazioni ai sensi dell’art. 13 dello Statuto, il Presidente della Fondazione provvede senza indugio a richiedere le nuove designazioni agli enti designanti nel termine di 5 giorni dalla data della richiesta.
In particolare:
– qualora la stessa persona venga designata nell’ambito di più rose, il Presidente della Fondazione chiede al soggetto la cui designazione sia pervenuta alla Fondazione successivamente alla prima in ordine temporale di provvedere entro il termine di 5 giorni alla sostituzione del nominativo indicato in più terne;
– qualora, nella formazione della rosa di candidati, i soggetti di cui all’art. 13 dello Statuto non assicurino la presenza di entrambi i generi, il soggetto designante interessato viene invitato dal Presidente della Fondazione a formulare una nuova designazione nel termine di 5 giorni dalla richiesta.
I candidati possono essere in ogni tempo invitati a produrre attestazioni, certificazioni o documenti provanti il possesso dei requisiti richiesti.
La Commissione per le nomine riferisce al Consiglio Generale sull’esito delle verifiche condotte predisponendo apposita relazione, affinchè il Consiglio Generale assuma le deliberazioni di propria esclusiva competenza in conformità allo Statuto.
Il Consiglio Generale, sulla base della relazione dell’attività istruttoria della Commissione per le nomine, procede in ogni caso agli adempimenti per la nomina previa verifica per ogni candidato del possesso dei requisiti richiesti dallo Statuto.
(I)
1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l’attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del Codice Civile e nel Regio Decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
3) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l’ordine pubblico, contro l’economia pubblica, nonché per un qualunque delitto non colposo;
(II)
4. I requisiti di cui al precedente II – 1 e II – 2) devono sussistere al momento di inizio dell’iter di designazione degli organi; in particolare, con riferimento alle designazioni a componenti del Consiglio Generale, i requisiti devono sussistere alla data di invio della comunicazione prevista dall’art. 13 comma 3 dello Statuto.
Con riferimento alle nomine dei componenti degli Organi previsti dallo Statuto (ad esclusione del Presidente), il potere di nomina è esercitato dal Consiglio Generale su proposte nominative formalizzate da almeno tre componenti il Consiglio.
Ai fini dell’acquisizione delle candidature ad ogni singolo Organo (ad esclusione del Presidente), potrà essere indetto apposito Bando, da rendere pubblico con mezzi idonei e avente scadenza non prima di 15 giorni dalla pubblicazione sul sito della Fondazione.
Nel Bando sono indicati i requisiti e i profili professionali richiesti per ricoprire la carica di componente dell’Organo e i documenti da allegare alla relativa richiesta, oltre alle modalità e tempistiche per l’inoltro delle relative candidature.
I candidati devono inoltre essere informati sul contenuto dello Statuto e del Codice Etico (se adottato), obbligandosi al pieno rispetto ed osservanza dei principi e delle regole ivi stabilite e ad essi applicabili nel loro rapporto con la stessa Fondazione.
L’esame delle candidature sarà effettuato a cura della Commissione per le Nomine, tempestivamente convocata dal Presidente, e successivamente le candidature saranno portate tempestivamente all’attenzione del Consiglio Generale.
Nella scelta, i componenti del Consiglio dovranno tenere debitamente conto di criteri oggettivi e trasparenti improntati alla valorizzazione dei requisiti di professionalità e competenza.
La Commissione per le nomine verifica preliminarmente l’ammissibilità di tutte le candidature pervenute e, in caso non sia rispettato il numero minimo di candidature idoneo a consentire l’esercizio della facoltà di scelta in capo ai componenti del Consiglio, il Presidente provvede senza indugio a convocare il Consiglio Generale per le opportune determinazioni.
In ogni caso, la presentazione della candidatura a seguito di Bando non determina l’insorgere di alcun diritto in capo al candidato, rimanendo nell’esclusiva facoltà dei componenti il Consiglio la scelta di formalizzare una o più proposte nominative.
Nel caso di mancata formalizzazione di proposte nominative, pur in presenza di candidature a seguito di Bando, il Consiglio Generale assume le opportune determinazioni.
La nomina del Presidente è di competenza del Consiglio Generale che individua il candidato tra uno dei suoi componenti e ne procede alla elezione tra le candidature presentate e sottoscritte da almeno tre componenti dell’Organo stesso.
Gli enti, le organizzazioni e i soggetti che presentano designazioni nonché i consiglieri, nel caso di candidature di loro competenza, devono allegare alle proposte la documentazione comprovante il possesso da parte dei candidati dei requisiti previsti dallo Statuto e dal presente regolamento.
Il possesso dei requisiti di cui al precedente articolo può essere comprovato anche mediante la produzione di curriculum sottoscritto dal candidato, la produzione di dichiarazioni sostitutive e/o autocertificazioni, secondo le istruzioni e i modelli approvati dalla Fondazione, predisposti su indicazione del Consiglio Generale in tempo utile per lo svolgimento delle attività di designazione e nomina.
Il Consiglio Generale è l’Organo di indirizzo, responsabile della definizione delle strategie di perseguimento dei fini istituzionali della Fondazione.
Nel rispetto delle attribuzioni e delle modalità operative stabilite dallo Statuto e dal presente Regolamento, scopo primario dell’attività del Consiglio Generale è la determinazione degli obiettivi, dei programmi e delle priorità della Fondazione, nonché la verifica dei risultati.
Il Consiglio Generale definisce periodicamente la quota di risorse, in funzione dei risultati della gestione del patrimonio, da destinare all’attività istituzionale, al netto degli accantonamenti patrimoniali e delle spese di funzionamento.
A tale fine il Consiglio Generale esercita le attribuzioni previste dallo Statuto e, in particolare, nell’esercizio dell’attività istituzionale:
Compete altresì al Consiglio Generale l’individuazione di membri del Consiglio stesso cui attribuire, in via congiunta o disgiunta, specifiche deleghe, determinandone limiti, modalità operative e di riscontro al Consiglio delegante, fermo restando che non sono in ogni caso delegabili le materie riservate per legge alla competenza collegiale del Consiglio Generale.
Il Consiglio di Amministrazione è l’Organo responsabile della gestione della Fondazione nei limiti determinati dalle linee strategiche e dagli obiettivi contenuti nei documenti di programmazione deliberati dal Consiglio Generale.
Conformemente alle previsioni statutarie e di legge, il Consiglio di Amministrazione esercita tutti i poteri di ordinaria e straordinaria gestione. In particolare, nell’esercizio dell’attività istituzionale, il Consiglio:
Il Consiglio di Amministrazione può avvalersi, in presenza di progetti connotati da un elevato grado di specializzazione non reperibile all’interno delle strutture della Fondazione, di singoli esperti esterni, dotati di provata professionalità ed esperienza nei settori di competenza, per la definizione e la valutazione dei progetti, determinandone le attribuzioni ed il compenso.
Compete altresì al Consiglio di Amministrazione l’individuazione di membri del Consiglio stesso cui attribuire, in via congiunta o disgiunta, specifiche deleghe, determinandone limiti, modalità operative e di riscontro al Consiglio delegante, fermo restando che non sono in ogni caso delegabili le materie riservate per legge alla competenza collegiale del Consiglio di Amministrazione.
Ciascuna Commissione svolge, nell’ambito del mandato ricevuto, attività consultiva e di studio nelle materie di competenza dell’Organo che l’ha istituita.
L’Organo istituente nomina per ogni Commissione un Coordinatore, scelto tra i membri della stessa appartenenti agli Organi della Fondazione.
Il Coordinatore dirige e coordina l’attività della Commissione, formula l’ordine del giorno, invia le convocazioni delle riunioni, presiede le relative adunanze, redige la relazione finale e funge da relatore dei lavori della Commissione in sede di discussione negli organi.
Per la partecipazione ai lavori delle Commissioni, di norma, non spetta ai componenti alcun compenso o indennità, se non espressamente previsti nella delibera istitutiva.
Se opportuno, possono essere presenti dipendenti della Fondazione con compiti di supporto all’attività della Commissione; possono, altresì, essere convocati per audizioni membri degli altri Organi della Fondazione e qualsiasi altra persona in grado di fornire utili elementi di approfondimento.
Il Collegio dei Revisori è l’organo cui compete il controllo legale dei conti e l’attività di vigilanza in conformità alle vigenti disposizioni di legge.
E’ composto da 3 membri, scelti tra gli iscritti nel Registro dei Revisori legali tenuto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze residenti nella Provincia di Reggio Emilia in conformità allo Statuto ed al presente Regolamento.
Il mandato è triennale ed alla scadenza il Collegio resta in carica fino all’entrata in carica del successivo.
La struttura operativa, coordinata da un Segretario Generale, provvede alla predisposizione degli strumenti erogativi e all’istruttoria delle iniziative e dei progetti propri e di terzi da sottoporre agli Organi deliberanti, secondo criteri di imparzialità, economicità, comparazione e non discriminazione. Provvede altresì all’attività di monitoraggio delle iniziative sostenute, sia dal punto di vista amministrativo contabile che nel merito delle attività realizzate.
Il Segretario Generale e l’eventuale Vice-segretario sono scelti tra soggetti di elevata qualificazione professionale, con competenza specifica nel campo gestionale ed amministrativo della Fondazione, che abbiano maturato esperienze almeno triennali nella libera professione o in posizioni di alta responsabilità presso enti pubblici o privati di dimensioni adeguate.
Agli stessi si applicano le disposizioni degli art. 7, 8, 9, 10 dello Statuto in quanto compatibili.
La Fondazione ha individuato, per la gestione della propria struttura operativa sotto il coordinamento del segretario generale, cinque aree di intervento, tra loro collegate ed integrate, che devono operare in armonia e coerenza per il perseguimento delle finalità istituzionali, e precisamente:
– erogazioni ed attività istituzionali;
– patrimonio e finanza;
– contabilità e bilancio;
– relazioni esterne e comunicazione;
– segreteria.
Nel pieno rispetto delle disposizioni di legge e contrattuali (inclusa la contrattazione collettiva nazionale, locale ed aziendale) ed in quanto compatibili, i componenti della struttura operativa si dovranno attenere a principi generali di comportamento volti al rispetto della legge e dei principi di onestà, integrità e rispetto, alla tutela della qualità e dell’efficienza dell’organizzazione e della reputazione della Fondazione, attivandosi nella cooperazione e collaborazione al fine di consentire la piena efficacia delle azioni della Fondazione stessa.
La Fondazione individua la formazione come attività strutturale finalizzata a far crescere e tutelare il valore della conoscenza e della qualità professionale delle risorse impiegate.
Il presente Regolamento, l’eventuale programma di mandato, i nominativi dei componenti gli Organi della Fondazione, i loro curricula e tutto ciò’ che viene previsto dal Protocollo ACRI-MEF, sono resi pubblici sul sito internet della Fondazione.
Il presente Regolamento viene inoltre trasmesso ai soggetti aventi titolo a designare i componenti il Consiglio Generale, unitamente alle disposizioni statutarie e al Codice Etico (se adottato).”